sabato 6 gennaio 2024

Il rifiuto di un genitore, anche se causato dalla manipolazione dell'altro genitore, giustifica la cancellazione di ogni contatto!

 




-Succede in Germania-

Traduciamo quanto deciso dalla Corte d'appello del Brandeburgo:


Se un figlio adolescente sviluppa un rifiuto deciso e profondo del padre, ciò giustifica la cancellazione di ogni contatto. Questo vale anche se la volontà del minore è stata manipolata dalla madre. Lo ha deciso il Tribunale regionale superiore [OLG – Corte d’appello] del Brandeburgo.

Nel caso in esame si tratta di genitori separatisi nel 2011, la cui bambina, aveva all'epoca circa otto anni. Da allora, i procedimenti per l'affidamento e il diritto di visita sono stati pressoché continui. A partire dal gennaio 2013 è emerso che la figlia mostrava chiari segni di rifiuto del padre, tra i quali anche sintomi psicosomatici come tremori e forti pianti. La bambina rifiutava ogni contatto con il padre. La bambina ha fatto suo l'atteggiamento negativo della madre nei confronti del padre. La madre dipingeva il padre come una minaccia, con accuse ripetute e non provate. Nel febbraio 2018, il tribunale locale di Cottbus ha colto il rifiuto della bambina, ormai adolescente, come un'opportunità per escludere i contatti del padre con la figlia. Pur rispettando l'atteggiamento di rifiuto della figlia, il padre temeva l’interruzione definitiva della loro relazione e pertanto ha presentato ricorso contro la decisione.

 

Legittima esclusione di ogni contatto onde evitare di recar danno al bene del bambino

Il Tribunale superiore del Brandeburgo ha confermato la decisione di prima istanza e ha quindi respinto il ricorso del padre della minore. La decisione di cancellare i contatti, anche in considerazione del principio di proporzionalità, era finalizzata a contrastare una minaccia allo sviluppo psicologico ed emotivo della minore, di ormai 15 anni e mezzo. Un contatto forzato con il padre avrebbe compromesso in modo significativo il bene della minore. Quest’ultima manifestava ormai un atteggiamento di radicale e profondo rifiuto nei confronti del padre.

 Se un figlio adolescente sviluppa un rifiuto deciso e profondo del padre, ciò giustifica la cancellazione di ogni contatto. Questo vale anche se la volontà del minore è stata manipolata dalla madre. Lo ha deciso il Tribunale regionale superiore [OLG – Corte d’appello] del Brandeburgo.

Nel caso in esame si tratta di genitori separatisi nel 2011, la cui bambina, aveva all'epoca circa otto anni. Da allora, i procedimenti per l'affidamento e il diritto di visita sono stati pressoché continui. A partire dal gennaio 2013 è emerso che la figlia mostrava chiari segni di rifiuto del padre, tra i quali anche sintomi psicosomatici come tremori e forti pianti. La bambina rifiutava ogni contatto con il padre. La bambina ha fatto suo l'atteggiamento negativo della madre nei confronti del padre. La madre dipingeva il padre come una minaccia, con accuse ripetute e non provate. Nel febbraio 2018, il tribunale locale di Cottbus ha colto il rifiuto della bambina, ormai adolescente, come un'opportunità per escludere i contatti del padre con la figlia. Pur rispettando l'atteggiamento di rifiuto della figlia, il padre temeva l’interruzione definitiva della loro relazione e pertanto ha presentato ricorso contro la decisione.

 

Legittima esclusione di ogni contatto onde evitare di recar danno al bene del bambino

Il Tribunale superiore del Brandeburgo ha confermato la decisione di prima istanza e ha quindi respinto il ricorso del padre della minore. La decisione di cancellare i contatti, anche in considerazione del principio di proporzionalità, era finalizzata a contrastare una minaccia allo sviluppo psicologico ed emotivo della minore, di ormai 15 anni e mezzo. Un contatto forzato con il padre avrebbe compromesso in modo significativo il bene della minore. Quest’ultima manifestava ormai un atteggiamento di radicale e profondo rifiuto nei confronti del padre.

 

Si deve tenere conto della volontà del minore seppur manipolata dalla madre.

Secondo il Tribunale regionale superiore [OLG – Corte d’appello] alcuni elementi suggeriscono che l'atteggiamento di rifiuto della minore sia stato causato dalla madre. Ma anche una volontà manipolata non può essere ignorata. La minore ha un'età in cui è in grado di elaborare una volontà propria e merita pertanto che il suo modo di vedere e i suoi desideri vengano tenuti in considerazione. La volontà manipolata del minore va ignorata solo nel caso in cui le sue dichiarazioni non corrispondano con le condizioni del legame stesso e ciò non era presente nel caso in esame.


Traduzione a cura di Dr. Marinella Colombo                                                                                            
Riproduzione della traduzione permessa solo previa autorizzazione da richiedersi a: sportellojugendamt@gmail.com

 

Fonte: https://mobil.kostenlose-urteile.de/OLG-Brandenburg_9-UF-8618_Umgangsausschluss-des-Vaters-mit-seinem-jugendlichen-Kind-wegen-grundlegender-Ablehnungshaltung-gegenueber-Vater.news28471.htm

 

Sentenza completa > https://openjur.de/u/2252949.html


mercoledì 19 luglio 2023

Discriminazione di fatto tra genitori tedeschi e non

 "Discriminazione di fatto tra genitori tedeschi e non".

Leggiamo nella recente interrogazione parlamentare alla commissione europea, presentata da un'eurodeputata francese, ciò che sosteniamo da anni e che tanti, troppi genitori non tedeschi vivono nella quotidianità e nel dolore di aver perso ogni contatto con i figli.





L'interrogazione precisa:

"Il regolamento stabilisce inoltre che qualsiasi riferimento all'interesse superiore del minore deve essere interpretato alla luce dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che è giuridicamente vincolante per gli Stati membri, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

L'articolo 24 afferma che "ogni bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del bambino".

Tuttavia, in termini di responsabilità genitoriale, numerose decisioni dello Jugendamt, l’amministrazione tedesca per la gioventù, mettono in discussione questo principio, creando di fatto una discriminazione tra genitori tedeschi e non (perdita della potestà genitoriale, del diritto di visita, ecc.)"

Più sotto riportiamo il documento originale (e link relativo) pubblicato sul sito del parlamento europeo






Question prioritaire avec demande de réponse écrite P-002066/2023

à la Commission

Article 138 du règlement intérieur

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

Objet:          Litiges familiaux transfrontaliers

En tant qu’États parties à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE), les États membres sont assujettis à ses règles.

Le Conseil a adopté, le 25 juin 2019, le règlement (UE) 2019/1111, lequel entend renforcer les droits des enfants dans les cas de litiges familiaux transfrontaliers au sein de l’Union européenne.

Les règles de compétence en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. De même, elles devraient être appliquées dans le respect de ce dernier.

Il est également indiqué dans le règlement que toute référence à l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être interprétée à la lumière de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, juridiquement contraignante pour les États membres, ainsi que de la CNUDE.

L’article 24 précise notamment que «tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt».

Pourtant, en matière de responsabilité parentale, de nombreuses décisions du Jugendamt, le service allemand d’aide sociale à l’enfance, remettent en cause ce principe, créant de facto une discrimination entre le parent allemand et le parent non allemand (perte de l’autorité parentale, droit de visite…).

Comment la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, compte-t-elle remédier à cette situation?

Dépôt: 29.6.2023

Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2023-002066_FR.html


In inglese:

Priority question for written answer P-002066/2023

to the Commission

Rule 138

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

Subject:       Cross-border family conflicts

As States parties to the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC), the Member States are bound by its rules.

On 25 June 2019, the Council adopted Regulation (EU) 2019/1111, which aims to strengthen children’s rights in cross-border family conflicts within the European Union.

The grounds of jurisdiction in matters of parental responsibility are shaped according to the best interests of the child. They should also be applied with due regard for that child.

The Regulation also states that any reference to the best interests of the child should be interpreted in light of Article 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which is legally binding for the Member States, as well as the UNCRC.

Article 24 also specifies in particular that ‘every child shall have the right to maintain on a regular basis a personal relationship and direct contact with both his or her parents, unless that is contrary to his or her interests’.

However, in matters of parental responsibility, many decisions made by the Jugendamt – Germany’s child welfare service – call this principle into question, creating de facto discrimination between the German parent and the non-German parent, including loss of parental authority and rights of access.

As guardian of the Treaties, how does the Commission intend to address this situation?

Submitted:29.6.2023

 Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2023-002066_EN.html




mercoledì 28 settembre 2022

Il PASSAPORTO del genitore italiano di un bambino binazionale

 Per il genitore italiano di un bambino binazionale richiedere o rinnovare il proprio passaporto può diventare un incubo.

Il tema è oggetto di una petizione al Parlamento europeo e viene spiegato in questo intervento radiofonico:








mercoledì 9 marzo 2022

Il padre, il padre-sociale e il postino


 

Achtung, binational babies: il padre, il padre-sociale e il postino

Storie di genitori discriminati e di bambini con due nazionalità, ma metà diritti



Riproponiamo un articolo pubblicato nel giugno del 2014, per comprendere la ragione di questa ripetizione, leggete fino alla fine.

 

Succede ogni giorno decine di volte, nel cuore dell’Europa teoricamente senza frontiere, ma con una barriera attorno alla Germania, dove i bambini entrano, ma non ne escono mai.

Ecco una delle tante vicende e dei tanti genitori al fianco dei quali mi sto battendo.

Una donna tedesca si trasferisce in Italia, dove trova lavoro. Conosce un ragazzo italiano. Dopo un certo periodo di fidanzamento, quando hanno ormai deciso di sposarsi, lei resta incinta. Grande gioia di entrambi, acquisto della casa e progetti per il futuro. Lei dice di voler partorire in Germania, lui cerca di comprendere e asseconda. Il bambino nasce, ma lei ha intanto deciso che il padre di questo bambino non sarà italiano (peccato che è con un italiano che ha procreato) e dunque glielo lascia riconoscere perché così potrà chiedergli gli alimenti, ma non gli dà la possibilità di avere la potestà genitoriale sul figlio (in Germania è la madre tedesca non sposata che decide tutto ciò, dunque lei sta agendo in perfetta legalità). Poi chiede al padre-italiano-senza-diritti che si era recato in Germania per il parto di sparire.

Preso atto della penosa situazione, dopo essere stato ingannato da diversi avvocati sia italiani che tedeschi, sia in buonafede (gli avvocati italiani non conoscono necessariamente il codice di famiglia tedesco) che in malafede (gli avvocati tedeschi sono sinceramente convinti che crescere senza contatti con l’Italia, un paese “problematico”, sia la soluzione migliore per il bambino), questo padre intraprende la via del tribunale per riuscire almeno ad incontrare ogni tanto suo figlio, per il quale comunque paga gli alimenti.

Precisiamo che si tratta di una persona educata e pacifica e che non è né violenta, né affetta da disturbi.

Mentre spende migliaia e migliaia di euro in avvocati, spese processuali e viaggi (ovviamente di far venire il bambino in Italia non se ne parla neanche), riesce a vedere suo figlio, nell’arco di sei anni, solo una manciata di ore, sempre sotto la supervisione di altre persone. Infatti, essendo lui italiano, potrebbe rapire il bambino, quindi meglio tenerlo d’occhio. Forse superfluo aggiungere che la famiglia italiana è completamente esclusa, così come l’utilizzo della lingua italiana è strettamente da evitare.

Dopo anni di procedimenti, il suo caso è ancora in prima istanza (quindi molto lontano dal poter adire la Corte per i Diritti umani), sia perché ogni volta che la signora tedesca cambia casa, cambia la competenza territoriale del tribunale e si ricomincia daccapo, sia perché quando il giudice stabilisce un calendario di incontri (tipo un’ora ogni due mesi), una volta esaurite le data indicate, quest’uomo deve ricominciare un procedimento in tribunale per ottenere altre date. Per capirci, il giudice non sentenzia mai stabilendo una volta per tutte, o fino all’accadimento di fatti nuovi, l’intervallo degli incontri, ma scrive invece “dalle ore tot alle ore tot del giorno tale, del tal mese e del tal anno”. Passato quel giorno, si ricomincia da zero. Questo padre deve cioè ogni volta tornare a dimostrare di essere eccezionale affinché gli vengano concessi dei contatti con il figlio. In pratica il contrario del buon senso e della legge di natura: non sono eventuali accuse, vere o false, a togliergli la possibilità di vedere suo figlio; si parte dal principio che la possibilità di incontrare suo figlio lui non ce l’ha e solo se dimostra di essere fantastico, forse gentilmente gli concedono qualche ora.

Poi la signora tedesca si sposa con un tedesco. A questo punto il bambino ha finalmente un padre (!) sociale, un padre tedesco. Allora il vero padre, per di più italiano, diventa del tutto superfluo. Ma lui insiste, dice di voler bene a suo figlio e il bambino, pur incontrandolo raramente, mostra di essergli affezionato. Soluzione: si dispone una perizia psicologica familiare.

Non mi soffermo sull’impegno di tempo, risorse e denaro necessari allo svolgimento della perizia (siamo nell’ordine di importi a cinque cifre, ovviamente a carico del genitore non-tedesco), né sul fatto che la signora tedesca non ritenga di doversi sempre presentare, né di ottemperare a quanto disposto dal giudice, lei ha tutti i diritti in maniera esclusiva sul bambino e dunque le si perdona tutto. Passo direttamente all’esito di questa perizia di quasi 100 pagine:

·     il bambino percepisce che la madre non approva che lui instauri una relazione con suo padre [ndr. e d’altronde non gli ha mai permesso di chiamarlo papà]

·       per questo il bambino vive un conflitto di lealtà

·       il conflitto di lealtà crea stress nel bambino

·       per eliminare lo stress del bambino si annulla ogni contatto con il papà italiano per almeno un anno

Il tribunale nomina allora un intermediario, un estraneo che durante questo anno dovrà parlare del padre al bambino e del bambino al padre, consegnando anche lettere, fotografie e regali;

anche questo intermediario non ottempera e si rifiuta di conoscere il padre, mentre al padre dice di suo figlio banalità del tipo “pare gli piaccia il gelato”, lui stesso si definisce un semplice “postino”[1];

avvisato il giudice di questo comportamento da parte dell’intermediario e delle sue non ottemperanze, così come di quelle della madre, il giudice ritiene che vada bene così.

Ora l’anno è passato, il rapporto padre-figlio è stato finalmente reso inesistente; qualsiasi cosa pensi di volere questo genitore italiano deve ricominciare daccapo, con l’aggravante che, essendo il rapporto con il bambino ormai inesistente, sarà impossibile dimostrare che mantenere i contatti con il papà giovi al bambino.

Ma deve pagare! Deve pagare gli alimenti, le spese processuali, gli psicologi, e tutti gli altri “personaggi” intervenuti ad allontanare suo figlio. Non è più in grado di far fronte a questi costi, così diventerà anche lui un “criminale” –come tutti coloro che hanno tentato di opporsi a queste ingiustizie- contro il quale verrà spiccato un mandato d’arresto?

Cosa farà l’Italia a difesa di questi suoi due concittadini, un adulto e un minorenne?

 

Questo è quello che succede in Germania ogni giorno centinaia di volte, contro i padri e le madri non tedesche, ma soprattutto a discapito dei bambini binazionali.

Questo è quello che non posso e non possiamo più accettare, è la palese negazione dei diritti fondamentali e naturali, è l’arroganza fatta legge e sistema, è la distruzione dei valori sui quali -ci hanno fatto credere- avrebbe dovuto essere costruita l’Europa della pace.

 

Non possiamo cambiare la Germania, ma possiamo tutelare gli Italiani. Chiedo un impegno ed un incontro a breve con i Ministri degli Esteri e della Giustiza.

 

Dopo otto anni nulla è cambiato. Il sistema tedesco ha affilato ancor più le unghie e quello italiano è sempre più confuso e cieco.

 

Dott.ssa Marinella Colombo
Membro della European Press Federation
Responsabile nazionale dello Sportello Jugendamt, Associazione C.S.IN. Onlus – Roma
Membro dell’Associazione European Children Aid (ECA) – Svizzera
Membro dell’Associazione Enfants Otages - Francia

 

Fonte: https://www.ilpattosociale.it/rubriche/achtung-binational-babies-il-padre-il-padre-sociale-e-il-postino/




[1]What you still want to know in detail about your son? What should I ask him or his mother at the next meet? I do not think it makes sense that you come to Germany to talk to me. it would change nothing in the situation. I'm just the mailman”.

giovedì 3 marzo 2022

I segreti dello psicologo e le menzogne teutoniche

 














Recentemente abbiamo spiegato come in Germania nelle separazioni binazionali vengono usati alternativamente alcuni stratagemmi, a seconda che la madre o il padre sia il genitore italiano e straniero in genere (qui). In questo articolo desideriamo mostrare come anche l’ascolto del minore non sia un elemento che assicura l’imparzialità delle decisione, o meglio il raggiungimento di quella che dovrebbe essere la finalità nei procedimenti familiari, l’interesse superiore del bambino. L’ascolto, così come avviene in Germania, è un ulteriore strumento di quel sistema per allontanare il bambino dal suo genitore non tedesco. Attenzione dunque ad avvocati e psicologi italiani che pensano di potervi dare dei consigli in questo ambito, potrebbero mettervi in ulteriori difficoltà perché la prassi italiana è completamente diversa. Analizziamo il caso di una perizia disposta dal tribunale. In Italia, oltre al perito nominato dal giudice (CTU o Consulente Tecnico d’Ufficio), è permesso alle parti di nominare ognuna un consulente appunto detto di parte (CTP o Consulente Tecnico di Parte). Il bambino incontrerà i tre consulenti che potranno tra di loro interagire, suggerendo anche le domande da porre. Gli incontri vengono registrati (audio o video) e saranno a disposizione delle parti. In Germania la figura del Consulente di Parte non è prevista, mentre le registrazioni audio e video sono, nella maggior parte dei casi vietate, e comunque mai accessibili alle parti. Alleghiamo a riprova la risposta di un perito forense, nominato dal tribunale, che testualmente dice al genitore che chiede tali documenti: “Con riferimento al suo fax del 3 marzo 2020, desidero precisare quanto segue: Come già informato con mia lettera del 16 ottobre 2019, tutti i documenti relativi al suo caso familiare sono già stati distrutti - comprese le registrazioni video e audio.

Pertanto non possono essere consegnati. Inoltre ogni professionista renderebbe tali registrazioni disponibili solo al tribunale in quanto committente, ma non alle parti coinvolte.

I dati personali dei suoi figli sono stati trattati nel corso della perizia - lei aveva segnalato il suo consenso a questo proposito. Dopo la conclusione del procedimento peritale, come già detto, i dati sono stati cancellati e non sono stati raccolti altri dati.

Cordiali saluti (segue timbro e firma)” - Il documento è l’immagine che pubblichiamo:

In questo modo, con perizie e audizioni completamente segrete e praticamente sempre arbitrarie, si può dare parvenza di legalità a qualsiasi decisione. Se non è possibile motivare la decisione di allontanamento con la nazionalità del genitore è invece estremamente agevole costruire motivazioni apparenti manipolando il bambino con domande suggestive, o addirittura – caso per nulla raro – completare a piacimento le risposte del bambino. Poiché non esiste neppure la trascrizione di quanto è stato chiesto e risposto e solo un riassunto compare nel fascicolo (il riassunto esiste solo se l’audizione è fatta dal giudice stesso e non da un perito) è facile comprendere come, nel riassumere, si possa modificare il senso di ogni affermazione.

Anche per questo non si può parlare in Germania di “interesse superiore del bambino” (in tedesco, beste Interesse des Kindes) così come tutelato dalle convenzioni internazionali, ma esclusivamente di bene della comunità dei tedeschi attraverso il bambino, ciò che nei documenti tedeschi viene indicato come Kindeswohl. Chiunque sia passato per un tribunale di famiglia tedesco potrà ritrovare questa parola nei suoi documenti, purtroppo quasi sempre tradotta erroneamente in italiano.

Fonte: https://www.ilpattosociale.it/rubriche/achtung-binational-babies-i-segreti-dello-psicologo-e-le-menzogne-teutoniche/

Dott.ssa Marinella Colombo

Membro della European Press Federation
Responsabile nazionale dello Sportello Jugendamt, Associazione C.S.IN. Onlus – Roma
Membro dell’Associazione European Children Aid (ECA) – Svizzera
Membro dell’Associazione Enfants Otages – Francia






giovedì 24 febbraio 2022

I due pesi del sistema familiare tedesco


 Achtung, binational babies: i due pesi del sistema familiare tedesco

Questa settimana cerchiamo di dare ai nostri lettori un paio di esempi pratici di ciò che succede in Germania ai bambini binazionali, per esempio italo-tedeschi (ma non solo), quando i genitori si separano. Le due categorie da prendere in considerazione sono: mamma italiana / papà tedesco, oppure mamma tedesca / papà italiano. Ovviamente non sorge nessun problema se la coppia si separa ma entrambi gli adulti mantengono il dialogo tra loro e la capacità di svolgere e lasciar svolgere all’altro il suo ruolo genitoriale. Purtroppo è sufficiente che uno dei due non si comporti in questo modo per rompere questo difficile equilibrio. Nella quasi totalità dei casi vengono dunque coinvolte le amministrazioni e le autorità tedesche che portano, nel breve o medio termine, alle situazioni che andiamo ad illustrare.

La mamma italiana, se anche apparentemente ben integrata in Germania, nel momento in cui si separa è l’elemento straniero che continua a vivere con i figli dopo la separazione. Essa non potrà, proprio perché italiana, crescere i bambini nella più pura mentalità tedesca. Il sistema (Jugendamt – Verfahrensbeistand – Umgangspfleger – Sachverständiger – Giudice) cercherà dunque di costruire qualsiasi tipo di sospetto o accusa contro di lei in modo da allontanarne sempre più i bambini. Superfluo ricordare che le prove sono inutili in un paese in cui è mentalità corrente considerare la mamma italiana una madre non equilibrata e sicuramente con moltissimi difetti. Se il papà tedesco non è in grado o non vuole far passare ai bambini dei bei momenti insieme e i piccoli si rifiutano o non sono particolarmente felici di vederlo scatta l’accusa della madre malevola: se i bambini non vogliono vedere il papà è perché la mamma non li ha preparati ed invogliati a stare con il padre o addirittura li ha manipolati contro di lui. E’ dunque una madre alla quale i bambini vanno tolti. Togliere l’affido o anche la responsabilità genitoriale (già chiamata potestà) è qualcosa che succede con estrema facilità e leggerezza nei tribunali tedeschi. A volte i bambini sono invece davvero manipolati, ma in Germania questa accusa viene sistematicamente usata contro e soltanto contro le madri non-tedesche, anche quando il poco entusiasmo dei figli non è dovuto a manipolazione materna, ma a gravi problematiche paterne. Abbiamo fascicoli riguardanti bambini chiusi dal papà per tutto il giorno in bagno, o con papà apertamente e ufficialmente tossicodipendenti e che per questo motivi registrano difficoltà nel rapporto con il genitore tedesco, ma per questa stessa difficoltà vengono tolti alla mamma non-tedesca. 

Ben diversa, anzi diametralmente opposta, è la condizione della madre tedesca. Lei può fare ciò che vuole e può anche manipolare i bambini poiché il genitore da allontanare è il papà non-tedesco. La manipolazione serve al sistema, pertanto non è identificata come tale. Se i bambini non vogliono incontrare il papà italiano, pur in mancanza di qualsiasi motivazione concreta e dell’incapacità del bambino di giustificare il suo rifiuto, gli incontri non ci saranno. Il sistema si appella al Kindeswille, il voler del bambino. Detto volere diventa legge e su di esso si basa la decisione del giudice che cancellerà, non solo ogni incontro, ma anche qualsiasi tipo di contatto, cioè telefonate e messaggi. Spesso il papà italiano non può neanche inviare un regalo o gli auguri di compleanno e di Natale. Per facilitare l’attuazione di questo sistema finalizzato alla realizzazione di un Kindeswohl, cioè di un bene del bambino che coincide con il “benessere della comunità dei tedeschi attraverso il bambino”, germanizzandolo, dobbiamo ricordare come avvengono le audizioni in Germania. La legge vieta qualsiasi tipo di registrazione. Il bambino viene “ascoltato” senza testimoni e senza che domande e risposte vengano fissate in un protocollo e, come ricordato, neppure registrate. Nelle note relative all’audizione (una sorta di riassunto estremamente conciso) che vengono poi inviate alle parti gli autori della germanizzazione posso scrivere ciò che vogliono e possono omettere, come d’uso, il tenore delle domande sempre suggestive. Lo stesso succede con le cosiddette “perizie psicologiche familiari” che altro non sono se non la maniera di fornire al giudice le motivazioni da indicare in sentenza per la cancellazione dei rapporti con il genitore italiano. Nessuna possibilità di contraddittorio, nessun perito di parte, nessuna controperizia ammessa.

Fate infine attenzione a chi vi dirà “conosco un bravo avvocato che ha aiutato tante mamme”, oppure " un “ti posso consigliare ottimo avvocato bilingue”. In Germania l’unica domanda preliminare da fare all’avvocato è: “quanti bambini binazionali ha ricondotto al genitore non-tedesco?”. Se la risposta è sincera, difficilmente sarà di vostro gradimento.

Purtroppo, come ho già scritto, i bambini binazionali sono bambini senza voce e senza diritti (ved. il libro: La tutela oltre la frontiera )

Dott.ssa Marinella Colombo

Membro della European Press Federation
Responsabile nazionale dello Sportello Jugendamt, Associazione C.S.IN. Onlus - Roma
Membro dell’Associazione European Children Aid (ECA) - Svizzera
Membro dell’Associazione Enfants Otages - Francia